La definizione di “produttore di miele” è generica e può risultare, talvolta, fin troppo onerosa per un semplice apicoltore: specie quando si parla di “Pacchetto Igiene” e dei relativi adempimenti in materia di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale, diventa quindi indispensabile stabilire la vera natura e l’indirizzo produttivo di un’azienda apistica. Partendo da queste considerazioni, la Regione Abruzzo ha individuato nella categoria “Allevatori di Api” ben quattro distinte tipologie aziendali: coloro che non producono miele perché si limitano all’allevamento delle api per la formazione di sciami o per finalità di ricerca scientifica; i produttori di miele per autoconsumo, con un limite di 10 alveari; i produttori di piccoli quantitativi di miele, fino a 30 alveari; i produttori di miele, con un numero di alveari superiore a 30. Per ciascuna di queste figure, naturalmente, sono previste diverse tipologie di adempimento sul fronte igienico-sanitario con procedure semplificate per la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore alimentare.
E’ quanto ha stabilito l’Assessorato alla Sanità che ha stilato “ Il Libro delle Regole ” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 41/2011: un vero e proprio prontuario che descrive dettagliatamente l’intero processo della sicurezza alimentare, nel rispetto di ciò che la normativa comunitaria sul “Pacchetto Igiene” impone, dai campi alla tavola.